Reato di Abuso di Professione Medica

Leggi i vari consigli della Scuola Tao su come evitare di incorrere nel Reato di Abuso di Professione Medica...

Reato di Abuso di Professione Medica

Scuola Nazionale di Massaggio Tao®

Competenze del Massaggiatore

Come già redatto negli altri articoli, il Massaggiatore è autorizzato a praticare solamente massaggi di benessere, ovvero tutti quei trattamenti manuali che si occupano di recuperare o mantenere quel senso di equilibrio psico-fisico desiderato dal cliente.

È possibile quindi dire che il Massaggiatore rappresenta quella figura che si prende cura della persona, senza andare a lavorare sul suo quadro sintomatologico e senza sconfinare nel campo medico, terapeutico o fisioterapico. 

Secondo la Legge infatti, eseguire qualsiasi tipo di azione considerata come medica, ad esempio: effettuare diagnosi, inserire aghi, prescrivere farmaci senza possedere alcuna abilitazione, rappresenta Reato di Abuso di Professione Medica

Il Reato di Abuso di Professione Medica è punibile con:

  • Chiusura dell’attività;
  • Sanzioni Amministrative;
  • Arresto con reclusione fino a 6 mesi.

 
Le Legge stabilisce che non rientra nel campo medico l’eseguire valutazioni riguardanti la postura, fornire consigli e suggerimenti sullo stile di vita, sull’alimentazione e sull’utilizzo di prodotti di origine naturale.

Pertanto eseguire correttamente la Professione di Massaggiatore e fornire al cliente alcuni consigli come quelli citati sopra, non costituisce alcun reato.

Il Massaggiatore potrà inoltre trattare tutti quegli stati di malessere vago, gli stati di stress, di affaticamento della persona che, se scarsamente considerati, possono rafforzarsi e causare alcune malattie.

Una volta compresi questi concetti e regole basilari, il Massaggiatore potrà andare ad esercitare la sua professione/attività in modo del tutto sicuro e tranquillo, senza avere il timore di sconfinare in altri campi che non sono di sua competenza.

È vivamente consigliato al Massaggiatore Professionista, onde evitare qualsiasi tipo di problema, di dotarsi di un'Assicurazione Rc Professionale specifica per la sua Categoria.

Sentenza della Cassazione: improvvisarsi massaggiatore è reato!

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 50063/2015 ha stabilito che va condannato per esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.) chi, senza possederne titolo, pratichi massaggi con finalità terapeutiche destinate a dare sollievo a patologie vere e proprie. e non a scopo meramente distensivo.

L'uomo è stato condannato per aver esercitato abusivamente la professione di massofisioterapista della riabilitazione e di massaggiatore facendo chiaro riferimento all'effettuazione di massaggi a pagamento, su richiesta di persone che prospettavano problemi inerenti a dolori o a patologie varie.

Ciò è dimostrato dalle rilevanti deposizioni dei testimoni che avevano ricevuto prestazioni dall'imputato, riferendo che quest'ultimo aveva effettuato, nei loro confronti, dei massaggi in relazione a precise patologie che gli erano state rappresentate (ernia del disco, dolori cervicali e al braccio, mal di schiena, sinusite).

L'assunto è ulteriormente confermato dall'esame delle fatture, di provenienza dell'imputato, dalle quali si desume che i massaggi erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie quali distorsioni o sciato-lombalgie.

Si trattava dunque di "massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche e la cui effettuazione è riservata ai titolari di specifica abilitazione per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone".

Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque a scopo meramente distensivo.

RC PROFESSIONALE PER MASSAGGIATORI

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